Legge di Bilancio 2026: novità sulla previdenza complementare

Deducibilità a 5.300€, auto-iscrizione dei neoassunti, capitale al 60% e portabilità del contributo aziendale (anche verso fondi aperti e PIP): ecco cosa cambia dal 2026 e perché.

Le novità 2026 (in ordine pratico)

1) Deducibilità più alta

Dal periodo d’imposta 2026 il tetto annuo deducibile per i contributi alla previdenza complementare passa da €5.164,57 a €5.300 (versamenti del lavoratore e del datore/committente). Per i primi occupati post-2006 resta la possibilità di recuperare nei 20 anni successivi al quinto anno le deduzioni non utilizzate, entro i limiti di legge.

2) Adesione automatica per i neoassunti (opt-out a 60 giorni)

Per i dipendenti di prima occupazione del settore privato, dal 1° luglio 2026 scatta l’iscrizione automatica alla forma collettiva prevista dal contratto. Il silenzio-assenso opera dopo 60 giorni (non più 6 mesi) dalla data di assunzione e i versamenti decorrono dalla stessa data. Entro i 60 giorni il lavoratore può rinunciare o scegliere diversamente (anche mantenendo il TFR in azienda).

3) Default di investimento più evoluti (per le adesioni tacite)

I contributi e il TFR confluiscono in percorsi/linee prudenziali differenziate per età e orizzonte temporale (logica life-cycle), secondo criteri minimi COVIP. L’obiettivo è un profilo rischio/rendimento più coerente per chi non esprime una scelta attiva.

4) Più flessibilità in uscita: capitale fino al 60% e nuove rendite

Dal 1° luglio 2026 la quota massima di capitale liquidabile sale dal 50% al 60% del montante; nelle forme a contribuzione definita arrivano nuove tipologie di rendita (oltre alla vitalizia), con disciplina anche fiscale dedicata. Restano le tutele su cedibilità/pignorabilità e il meccanismo di reintegro delle anticipazioni con relativo credito d’imposta sulla parte eccedente i limiti di deducibilità.

5) Portabilità piena dei flussi aziendali quando cambi forma

Se trasferisci la posizione a un’altra forma (negoziale, fondo aperto o PIP), il TFR maturando e gli eventuali contributi a carico del datore seguono la nuova destinazione da te scelta. Viene meno la clausola che subordinava questo diritto ai limiti/modalità dei contratti collettivi “di origine”. Decorrenza: 1° luglio 2026. (Resta invariato se e quanto il datore versa: lo stabiliscono CCNL/accordi.)

6) Investimenti dei fondi pensione: perimetro ampliato, con paletti

Si rafforza la possibilità (anche indiretta) di investire in infrastrutture e settori strategici dell’economia reale, con limiti e procedure operative demandati a decreto ministeriale. Resta fermo il principio di mantenere gli investimenti non quotati a livelli prudenziali.

7) TFR al Fondo Tesoreria INPS: platea più ampia

Dal 1° gennaio 2026 si ridefiniscono le soglie occupazionali per l’obbligo di versare al Fondo Tesoreria INPS le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, con una fase transitoria 2026-2027 e regole sul calcolo della media annua degli addetti. Dal 2032 soglia a 40 dipendenti.

8) Stop al “cumulo” della rendita complementare per anticipare la pensione pubblica

È abrogata la previsione che permetteva di computare la rendita dei fondi ai fini del raggiungimento della soglia per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Perché arrivano proprio ora (il messaggio tra le righe)

• Adeguatezza dell’assegno futuro. Con il sistema contributivo a regime e carriere spesso discontinue, l’assegno pubblico riflette sempre più la storia contributiva effettiva. Le misure spingono a iniziare prima e a versare con continuità (opt-out, default life-cycle).

• Sostenibilità del primo pilastro. Invecchiamento della popolazione e spesa pensionistica elevata limitano i margini per “più pensione pubblica”. Il legislatore incentiva il secondo pilastro con leva fiscale (+deducibilità) e scelte semplificate.

• Comportamenti reali (non ideali). Molti rinviano decisioni di lungo periodo: l’auto-iscrizione con possibilità di recesso e i default calibrati trasformano la “non scelta” in una buona scelta di base.

• Continuità quando cambi lavoro o strumento. Con la portabilità di TFR e contributi aziendali verso la nuova forma prescelta (anche fondo aperto/PIP), il piano previdenziale prosegue senza frizioni.

• Canali per rendimenti di lungo periodo. L’apertura (con paletti) agli investimenti infrastrutturali punta ad allineare l’orizzonte lungo degli aderenti con progetti utili all’economia reale.

Cosa fare adesso (check-list operativa)

1. Imposta un versamento ricorrente 2026. Anche importi piccoli, ma costanti, sfruttano la deducibilità €5.300 e l’interesse composto.

2. Se sei neoassunto dal 1/7/2026: hai 60 giorni per confermare, cambiare fondo (anche aperto/PIP) o rinunciare. Se non decidi, entri comunque e i versamenti decorrono dalla data di assunzione.

3. Scegli (o valida) la linea di investimento. I default life-cycle sono un buon inizio; personalizza su età, obiettivi, tolleranza al rischio e altre risorse familiari.

4. Pianifica l’uscita. Valuta una combinazione capitale (fino al 60%) + rendita per bilanciare liquidità e copertura della longevità.

5. Controlla la portabilità aziendale. Se trasferisci la posizione, TFR maturando ed eventuali contributi del datore seguono la nuova forma; coordina subito la pratica con datore di lavoro, consulente finanziario e/o fondo pensione.

FAQ rapide

Se non faccio nulla e sono alla prima assunzione dal 1/7/2026?

Dopo 60 giorni scatta l’adesione automatica e i versamenti decorrono dalla data di assunzione; puoi sempre rinunciare o scegliere diversamente entro i 60 giorni.

Passando da un fondo negoziale a un PIP o a un fondo aperto, perdo il contributo aziendale?

No: dal 1/7/2026 TFR ed eventuali contributi datoriali vanno alla nuova forma che scegli (restano fermi esistenza e misura previste dal tuo CCNL/accordi).

È vero che posso prendere più capitale all’uscita?

Sì. Dal 1/7/2026 il capitale massimo sale al 60% del montante; nelle forme a contribuzione definita sono previste nuove tipologie di rendita oltre alla vitalizia.

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