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PENSIONE INTEGRATIVA

SE SEI INTERESSATO AD UN FONDO PENSIONE

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PERCHE' E' NECESSARIO AVERE UN FONDO PENSIONE 


Il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo ha segnato un cambiamento epocale nel sistema pensionistico italiano.
Ovviamente gli effetti sulle pensioni che percepiremo ancora non ha ancora avuto il suo effetto; effetto che vedrà diminuire notevolmente l'importo mensile rispetto alle ultime retribuzioni lavorative. Un esempio? se il vostro ultimo stipendio fosse di 2.000€ rischiereste anche di andare in pensione con 1.200€. Per avere un'idea di ciò che ci aspetta, l'INPS con la sua busta arancione ci possono aiutare a valutare il singolo caso specifico (vi avverto è necessario richiedere ad aver il pin online del sito dell'INPS).
Inoltre la bassissima natalità mette a serio rischio il sistema previdenziale così come è strutturato: ci sono e ci saranno più persone che percepiranno le pensioni rispetto ai contribuenti che verseranno i contributi; essendo questa una situazione insostenibile il consiglio è quello di far nostro il proverbio chi fa da sé fa per tre!!!

SICUREZZA DEI FONDI PENSIONE

I fondi pensione hanno una struttura di vigilanza e controlli tale da essere considerati uno degli strumenti finanziari più sicuri fra quelli disponibili ai risparmiatori italiani: tra tutte le normative vigenti in materia di previdenza complementare, quella italiana è infatti ritenuta tra le più tutelanti a favore degli iscritti.

In particolare, il sistema della previdenza complementare si fonda su un insieme di regole finalizzate alla tutela del risparmio previdenziale. Tali regole si sostanziano, innanzitutto, sulla composizione degli organi di Amministrazione e controllo (CdA, Collegio Sindacale, Responsabile, Organismo di sorveglianza, Controllo interno, Assemblea dei delegati), che devono essere composti da persone che abbiano requisiti specifici di professionalità ed onorabilità. Seguono poi precise disposizioni sui prodotti finanziari eligibili per gli investimenti e  riguardanti inoltre il cosiddetto obbligo della banca depositaria, nella quale custodire l'intero patrimonio affinché non possa essere usato o sottratto da un singolo in alcun modo (evitando il fenomeno del "prendi e scappa").

Non solo, allo scopo di assicurare il buon funzionamento della previdenza complementare, il legislatore ha inoltre istituito una specifica Autorità di vigilanza: la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – nata con la precisa missione di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari a tutela degli iscritti e dei beneficiari.

A tal fine, la Commissione ha dunque emanato una serie di provvedimenti che impongono a ogni fondo pensione di fornire periodicamente ai propri iscritti un'informativa ampia e trasparente,  anche attraverso la creazione di un proprio sito web. Spetta sempre alla COVIP la definizione di una procedura “reclami” per la quale l’iscritto che riscontri anomalie o irregolarità nel proprio fondo e scelga di rivolgersi a quest'ultimo per le opportune richieste di chiarimento deve ricevere una risposta tempestiva, chiara ed efficace. In assenza di risposta o in caso di riscontri insoddisfacenti, l'aderente può invece scegliere di presentare un esposto direttamente alla COVIP che, verificate fondatezza e rilevanza dei fatti segnalati ed effettuati tutti i necessari approfondimenti, potrà valutare  l’adozione dei provvedimenti più opportuni nei confronti della forma pensionistica complementare interessata.

Informazioni e approfondimenti sulla normativa sono disponibili sul sito www.covip.it; per ulteriori chiarimenti, è inoltre possibile contattare anche  l’Ufficio Relazioni con il Pubblico via mail all’indirizzo urp@covip.it.


CHI PUO' SOTTOSCRIVERE UN FONDO PENSIONE

Possono aderire alle forme pensionistiche complementari:

  • lavoratori dipendenti privati e pubblici;
  • lavoratori autonomi o liberi professionisti;
  • lavoratori di tutte le tipologie contrattuali (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, occasionali, con voucher, partite IVA, associati in partecipazione, imprenditori);
  • coloro che non svolgono un’attività lavorativa, i pensionati (purchè si iscrivano almeno un anno prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia) e i soggetti fiscalmente a carico (coniuge e figli) qualora il fondo pensione lo consenta.

I VANTAGGI DEI FONDI PENSIONE

 
DEDUCIBILITA' DEI FONDI PENSIONE:
Lo Stato premia gli iscritti ad un fondo pensione con grandi incentivi fiscali per incentivare l’adesione ad una forma di pensione integrativa a quella pubblica, unica soluzione per mantenere nel lungo termine il benessere dei cittadini.

I contributi versati ogni anno nella propria forma pensionistica associano ai rendimenti sul capitale accantonato e investito un grande beneficio immediato: abbattere l’imponibile fiscale ai fini IRPEF.

I versamenti sono sottratti dal reddito dichiarato prima che venga applicata l’aliquota progressiva prevista, di conseguenza ci sono meno imposte da versare.

Il limite di deducibilità fiscale ammonta a ben 5.164,57 euro annui. Fino a questo tetto annuale i contributi versati possono essere portati in deduzione.

 

TASSAZIONE ANNUA AGEVOLATA SUL CAPITALE:

I contributi versati sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.  

È possibile attivare un fondo pensione anche per i figli, deducendolo, nel caso in cui quest'ultimo risulti a carico, sempre entro il massimo di 5.164 €.

 

TASSAZIONE ANNUA AGEVOLATA SUI RENDIMENTI:

La Legge di Stabilità del 2015 ha aumentato dall’11,50% al 20% la misura dell’imposta sostitutiva da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare con effetto dal 1° gennaio 2014.

Il calcolo della base imponibile su cui applicare l’imposta stessa per tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli di Stato, in cui redditi sono soggetti alla confermata aliquota del 12,50%.

Inoltre, è stata disciplinata la modalità di determinazione della base imponibile del predetto risultato di gestione delle forme di previdenza complementare, in modo tale da assicurare che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi, percepiti da forme pensionistiche complementari, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50%. Per non penalizzare da un punto di vista fiscale questo tipo di investimenti da parte dei fondi pensione, i redditi dei titoli di Stato concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 62,50%.
La base imponibile del risultato di gestione delle forme di previdenza complementare è costituita dai redditi effettivamente derivanti dal possesso di questi titoli, realizzati nel corso periodo d’imposta, inclusi quelli maturati al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Sono soggetti ad aliquota al 12,50% anche gli investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio(Oicr) e contratti di assicurazione.
Il documento di prassi ricorda che l’imposta sostitutiva del 20% si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Quest’ultimo deve essere calcolato senza considerare tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo, che vengono quindi ad essere “sterilizzate”. Inoltre, non si applicano ai fondi pensione la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale da essi percepiti (ad eccezione dei casi in cui specifiche norme dispongono diversamente): i fondi pensione assumono in altri termini, la qualifica di soggetto cosiddetto lordista.

 
ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO
I fondi pensione sono esenti dall'imposta di bollo dello 0,20%
 

IMPIGNORABILITA', INSEQUESTRABILITA' ED ESENZIONE DALLA TASSE DI SUCCESSIONE DEL FONDO PENSIONE:

Il capitale versato e rivalutato è impignorabile, insequestrabile ed esente dalla tassa di successione in caso di premorienza.

 

ANTICIPAZIONI:

  • SPESE SANITARIE: in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
  • ACQUISTO/RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA: decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Tassazione 23%.
  • ULTERIORI ESIGENZE: 30% dopo 8 anni. Tassazione 23%.
  • Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
     

    RISCATTI:

     

    RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

    La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è uno degli strumenti contenuti nella Riforma previdenziale del 2017 che consente l'erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l'età pensionabile. E' uno strumento introdotto con la legge 232/2016 (finanziaria 2017) assieme all'APE agevolato e all'ape volontario per dare una risposta al tema della flessibilità in uscita all'indomani dell'introduzione della Legge Fornero senza gravare sulle casse dello Stato.

    A differenza dell'Ape volontario, che consiste in un prestito bancario da restituire con un prelievo ventennale sulla pensione e dall'Ape sociale, una indennità di natura assistenziale erogata dallo Stato destinata però solo ad alcune categorie di lavoratori in condizione di difficoltà, la RITA fa ricorso al capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza complementare durante la sua vita attiva. Questo tesoretto composto dal TFR, dal contributo datoriale e dal contributo aggiuntivo del lavoratore, in sostanza, può essere riscosso in anticipo (sia parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell'iscritto) sotto forma di rendita mensile in attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria.

    Si tratta di una forma di anticipo che seppur appetibile va valutata con attenzione perché mette a rischio la pensione di scorta. Il principio è semplice: se si riscuote in anticipo il capitale accumulato nel fondo integrativo si riduce proporzionalmente la rendita sulla quale il lavoratore può contare al momento del raggiungimento della pensione pubblica che spesso, per effetto delle riforme degli ultimi anni, è già stata duramente messa alla prova. Ed è anche controversa perché contrasta con le finalità della previdenza integrativa che è volta, per l'appunto ad integrare la pensione pubblica e non a sostituirla colmando un gap tra l'esigenza di andare in pensione e il progressivo innalzamento dell'età pensionabile prevista nel regime pubblico obbligatorio.

    Più specificamente dal 1° gennaio 2018 alla RITA possono accedere due tipologie di soggetti:

    Prima tipologia: a) cessazione dell’attività lavorativa; b) entro cinque anni dal momento in cui si smette di lavorare si deve raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (attualmente 66 anni e 7 mesi, ma dal prossimo anno 67 anni tondi); c) al momento della domanda si devono avere almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza; d) e sempre al momento della domanda si devono avere 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico cui si chiede la Rita.

    Seconda tipologia: a) cessazione dell’attività lavorativa; b) essere disoccupato dopo la cessazione dell’attività lavorativa per più di 24 mesi; c) avere raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione; d) avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

    Ad esempio un lavoratore che abbia contribuito a forme di previdenza complementare per quindici anni ed abbia raggiunto 62 anni e 35 anni di contributi nel regime obbligatorio nel 2018 con maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia a 67 anni nel 2023 (tralasciamo per semplicità gli effetti della speranza di vita) potrebbe decidere di cessare il rapporto di lavoro e farsi pagare la rendita dal fondo complementare sino alla pensione di vecchiaia.

    L'operazione viene, inoltre, incentivata fiscalmente in modo simile alla tassazione delle rendite erogate dalla previdenza complementare, prevedendo che la parte imponibile della RITA – sia che costituisca l’intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione che una quota parte dello stesso – sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sino ad abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, saranno computati fino a un massimo di 15 anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al 1° gennaio 2007. 

    Viene riconosciuta, inoltre, la facoltà di non avvalersi della predetta tassazione sostitutiva, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

    Alla RITA possono accedere i lavoratori del settore privato nonché i lavoratori del settore pubblico sempre ché abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici. Da tale possibilità resteranno, invece, espressamente esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del 1993) in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un’anticipazione della prestazione avrebbe potuto determinare effetti negativi sull’equilibrio attuariale delle rispettive gestioni. Possono chiedere la Rita sia gli iscritti che hanno contribuito presso fondi negoziali chiusi, sia gli iscritti a fondi negoziali aperti sia gli iscritti ai cd. Pip, i piani individuali pensionistici.

    Anche a seguito della ristrutturazione dello strumento dal 1° gennaio 2018 la Rendita Integrativa Anticipata è cumulabile sia con l'ape volontario sia con l'ape sociale consentendo, pertanto, al lavoratore di mixare i due strumenti. Si pensi ad esempio ad un lavoratore disoccupato. Questi potrebbe decidere di chiedere un prestito di entità minore tramite l'APE volontario invece che una percentuale superiore, e chiedere contestualmente l'erogazione anticipata di una parte o l'intera pensione complementare a cui avrebbe diritto attraverso la RITA.